venerdì 2 novembre 2018

Omissione di soccorso agli animali. Un illecito amministrativo che speriamo diventi presto reato penale

Spesso mi viene chiesto di scrivere una denuncia penale per l’omissione di soccorso ad animali rimasti coinvolti in un incidente stradale. E’ opinione diffusa che tale omissione costituisca reato, visto che ci sono leggi che tutelano gli animali in modo sempre più efficace.
In realtà, l’omissione di soccorso ad animali oggi non costituisce reato (così come non costituiscono reato le lesioni colpose ad animali) ma un illecito amministrativo punito dall’articolo 189 comma 9 bis del codice della strada con la sanzione da 413,00 euro a 1.658,00 euro.
Il predetto articolo è stato introdotto dalla L. 120/2010 e, prima dell’introduzione di questa norma, il fatto non era proprio punito a nessun titolo, per cui la nuova normativa ha fatto comunque esultare tutte le associazioni di protezione animale.
Ricordo ancora oggi una vicenda emblematica di cui mi sono occupato prima di questa riforma. Argo, il pastore tedesco di un signore che abitava in un piccolo paese dell’Abruzzo, una sera, mentre il proprietario stava rientrando a casa con la macchina, riuscì ad uscire dal cancello poco prima che venisse chiuso, e rimase fuori casa per alcune ore.
Quella stessa sera, purtroppo, Argo venne investito sul bordo della strada da un’auto che andava probabilmente a forte velocità. La mattina successiva, sul presto, il conducente di quella macchina suonò a casa del proprietario del cane per lamentare che il paraurti era rimasto ammaccato e che avrebbe voluto il risarcimento del danno. Intanto il cane, probabilmente dopo un’agonia che era durata tutta la notte, era morto.

Il proprietario di Argo venne nel mio studio, insieme alla moglie, portando delle fotografie che avevano fatto insieme al cane durante il viaggio di nozze, a dimostrazione di quanto quell’animale fosse importante per loro e mi chiesero: “Ma com’è possibile che dobbiamo essere noi a risarcire i danni a questo signore che evidentemente sapeva che il cane era nostro, visto che è venuto da noi la mattina dopo l’incidente a chiedere soldi, e che non solo ha lasciato il cane ferito per strada, ma non ci ha neppure avvisato subito dell’incidente? Forse il cane si sarebbe potuto salvare!”.
Le loro ragioni mi sembrarono meritevoli di tutela giuridica. Pertanto, alla richiesta formale di risarcimento danni rispondemmo che, pur volendo tenere conto della responsabilità per l’omessa custodia, il danno patito per la perdita del cane era maggiore della rottura del paraurti dell’automobile, per cui eravamo noi che dovevamo essere risarciti.
La questione finì davanti al Giudice di Pace di Ortona, il quale, anche se non ancora era stata introdotta l’attuale norma del codice della strada sull’omissione di soccorso, sentenziò che il conducente della macchina avrebbe dovuto fermarsi e avvertire il proprietario del cane il quale, a causa della condotta dell’automobilista, aveva subito un danno che doveva essere risarcito.
La notizia di questa statuizione rimbalzò sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e vennero le telecamere del TG5. Ricordo che tutta quell’attenzione mediatica imbarazzò lo stesso giudice, persona molto riservata di cui vorrei ricordare il nome, Aurelio Della Nebbia, perché purtroppo recentemente scomparso.
Mi piace pensare che quella vicenda in qualche modo influenzò il dibattito politico che portò poco dopo ad approvare la riforma del codice della strada che ora – in attesa di una ulteriore riforma che sancisca sanzioni di tipo penale – punisce comunque la condotta di chi non si ferma a soccorrere un animale coinvolto i
un un incidente stradale.

Articolo pubblicato nella rubrica "difendiamoli" - www.legadelcane.org

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