Ci troviamo in un momento
importante di delineazione di nuovi scenari per la protezione civile. L’articolo
1, comma 1, lett. a) della legge 16 marzo 2017, n. 30 “Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile” prevede che i decreti legislativi attuativi della riforma dovranno
introdurre modifiche e integrazioni alle disposizioni legislative vigenti
nell’ambito della definizione delle attività di protezione civile. Attualmente queste ultime vengono definite come “l’insieme delle
attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente derivanti da eventi calamitosi”.
Ed invero, dall’entrata in vigore
della legge istitutiva della Protezione civile n.225 del 1992, l’assistenza
agli animali non è ancora contemplata tra le finalità esplicite delle azioni di
protezione civile. Forse nel 1992 i
tempi non erano evidentemente maturi affinché si traducessero in norma quelle
istanze e quella sensibilità che oggi invece contraddistinguono la nostra
società, che in larga parte considera gli animali da compagnia come parte del nucleo famigliare (si pensi
alle riforme che hanno introdotto il principio dell’impignorabilità degli
animali domestici, alle questioni che sorgono per l’affidamento degli animali
domestici in caso di separazione tra i coniugi ecc).
La tutela degli animali è un
principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale
proclamata presso l’Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Trattato di
Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009,
che riconosce all’art. 13 gli animali quali esseri senzienti. La tutela
dell’integrità della vita comprende quindi anche il mondo animale, come si
desume anche dalle leggi n. 281 del 14 agosto 1991 e ss mm, legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, e n. 120 del 29
luglio 2010 che obbliga al soccorso degli animali feriti.
A fronte di tale “stato
dell’arte”, non è più pensabile che le tante norme e procedure della PC non
contemplino in nessun punto parole come “animali, allevamenti, cani, gatti,
veterinari...” L’argomento non è mai
stato contemplato dal legislatore, nemmeno nelle ultime leggi di riordino della
PC, che hanno continuato a focalizzare l’attenzione sul trinomio persone, beni,
ambiente, ma non hanno considerato il problema degli animali nelle calamità.