lunedì 18 febbraio 2013

Benvenuta sinistra - Tre domande

QUAL E’ LA RISORSA DELL’ITALIA SU CUI FONDARE LA RIPRESA DALLA CRISI?
Il nostro programma è basato sulla centralità del lavoro, ambiente e giustizia sociale.
Occorre favorire nelle imprese lo sviluppo dei modelli non verticistici ma partecipativi, propulsori di nuove idee.

giovedì 7 febbraio 2013

Vivere con il cane


Il titolo dell’argomento di questo incontro, “Vivere con il cane”, si presta a mille considerazioni.
Io qui mi trovo nella veste di Responsabile Diritti Animali della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e la prima considerazione che mi viene in mente è che non è un caso che, cinquanta anni fa, si sia sentito il bisogno di creare un’associazione a difesa di quest’animale. Ce ne sono tante di associazioni che si occupano di difesa degli animali, addirittura l’ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali, è stata fondata da Giuseppe Garibaldi. Ma l’esigenza di creare un’associazione che si occupasse prevalentemente della tutela del cane, del suo mondo, si è fatta sentire forte, ed era fondata: oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, sono tante le attività che svolgiamo, non solo sul fronte legale, ma anche su quello culturale: perché, se da un lato il cane è stato addomesticato dall’uomo (con un processo durato decine di migliaia di anni), anche noi uomini, come dice Roberto Marchesini, siamo stati addomesticati dal lupo. Ci siamo evoluti insieme, ci siamo scambiati informazioni.
Questo stretto rapporto di affetto è confermato dal rinvenimento di scheletri di cani, accanto a quello dei padroni, nelle dimore funerarie egiziane, nelle tombe etrusche, e perfino nelle grotte preistoriche.
Per secoli il cane, dunque, ha rivestito un ruolo importante per l’uomo, affiancandolo nelle sue attività (caccia, pastorizia, lavoro). E’ poi stata la rivoluzione industriale a determinare un grande cambiamento, perché i cani sono diventati soprattutto animali da compagnia, sono entrati nelle nostre case, e questo ha reso il rapporto con gli uomini, per certi versi, ancora più profondo e ci ha spinto a cercare di capire sempre meglio il loro linguaggio. Quest’ultimo, infatti, sfrutta posture che non devono essere fraintese, altrimenti si generano non solo incomprensioni, ma anche situazioni di pericolo.
Quando noi salutiamo qualcuno, ad esempio, ci avviciniamo frontalmente, tendendo la mano in avanti ed aprendo il palmo (gesto atavico che vuol dire che siamo disarmati), mentre questo gesto può essere interpretato come segno aggressivo da parte di un cane.
Anche l’abbraccio, che da un punto di vista umano è un gesto di affetto, può essere tradotto da un cane come un gesto di dominanza, come tante volte ci ha spiegato Roberto Marchesini.
Il cane, ad ogni modo, è entrato nelle nostre vite come nessun altro animale è stato in grado di fare, e per certi versi costituisce addirittura un modello, per la sua capacità di fare squadra, di non essere individualista, di anteporre la salvaguardia del gruppo alla sua stessa vita.
E forse è proprio questa sua caratteristica che rende il cane un animale speciale. Qualche giorno fa sono andato in tribunale per difendere una persona arrestato per aver sparato dei colpi di fucile contro la macchina di un parente, sospettato di avergli avvelenato il cane. La cosa bella è che il Pubblico Ministero mi ha preceduto per evidenziare al Giudice che il mio assistito aveva agito d’impulso, in uno stato d’ira – come diciamo noi avvocati – perché il suo cane era stato avvelenato, e che questa circostanza andava comunque presa in considerazioni ai fini della pena da irrogare.
La settimana scorsa, invece, mi è capitata un’altra cosa: sono andato in Tribunale per difendere una persona accusata di furto di cane. In pratica, aveva deciso di togliere dalla strada un cane che sapeva essere di proprietà di una persona, che però non lo curava, per cui il cane veniva lasciato libero di girovagare in cerca di cibo. Dopo la sottrazione del cane, però, il proprietario aveva deciso di denunciare la mia cliente. Prima dell’udienza io avevo stilato un lungo elenco di testimoni per indicare quali erano le condizioni del cane al momento in cui la signora lo aveva preso, così il derubato – diciamo così – alla prima udienza ha rinunciato all’azione, rimettendo la querela.
A questo punto, il Giudice non ha potuto fare altro che dichiarare il reato improcedibile. Però, mentre stavamo uscendo dall’aula, il giudice, ci ha fermato e ci ha detto:  “Ah una cosa: ma il cane adesso come sta?”.
Ecco, questo interessamento, che emerge anche da queste piccole cose che accadono nelle aule di giustizia, dice tutto su quanto ci arricchisce la compagnia di un cane.
Tanti scrittori e poeti, poi, hanno cantato le lodi del cane, da Dickens a Kipling, da Baudelaire ad Hugo. E poi Thomas Mann, Bulgakov, Rilke o grandi autori del passato da Omero a Jack London. Su tutti vorrei citare Milan Kundera. Nell'epilogo del suo libero più famoso, l’Insostenibile leggerezza dell’essere, mi sono commosso, e ho rischiato di perdere la fermata del treno su cui stavo viaggiando, nel vedere l'amore dei due protagonisti, Tomas e Tereza per il loro cane che era in punto di morte. L’amore per il loro cane era, in realtà, una metafora del loro stesso amore. Così come nella canzone “Quattro cani per strada” di Francesco De Gregori, uno dei massimi poeti viventi (che ha riempito di cani tante canzoni), la condizione dei cani è una metafora di quella umana.
Nella letteratura, infatti, scrivere sul cane è spesso un modo di parlare dei problemi umani. Forse ciò sarà dovuto anche al fatto che gli studi zooantropologici hanno reso evanescente il confine tra il “nostro” mondo ed il “loro”. Nel libro Storie di animali e di altri viventi, Asor Rosa fa dire Cana narratrice: «Quel che io porto agli umani non è l’essere simili a loro: è piuttosto la zona d’ombra in cui non c’è né umano né animale, bensì le due cose confuse insieme». Questa frase non può non ricordare le ultime parole della bellissime poesia di Pablo Neruda, “Ode al Cane”, in cui racconta una passeggiata fatta col sua amico nella campagna cilena, tra i profumi delle arance, e che si conclude parlando della “gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada”.
Parole che mi sembrano il miglior modo per concludere questo mio intervento.
Appendice
Ecco alcuni testi delle canzoni di Francesco De Gregori dove i cani diventano protagonisti, oppure sono evocati per descrivere particolari stati d’animo.

Album: Alice non lo sa (1973)

Buona notte fratello

E adesso guarda ho rotto il mio orologio
e ho costruito la mia stanza a specchi
e cullo il mio suicidio come un bimbo
che aspetta il giorno che verrà Natale
e non invidio la tua casa bianca,
dove resisterai fino a cent'anni,
per finire su un letto di granito,
con il conforto della tua coscienza,
la mani nette e il cuore di cristallo
e i cani abbaieranno a mezzavoce.

Album: Rimmel (1975)

Quattro cani

Quattro cani per strada.
Il primo è un cane di guerra
e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.
Vive addosso ai muri e non parla mai,
vive addosso ai muri e non parla mai.
Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità
ed il piede dell'uomo e la strada.
Ogni
volta che muore gli rinasce la coda.
E
il terzo è una cagna, quasi sempre si nega,
qualche volta si dà e semina i figli nel mondo.
Perchè è del mondo che sono figli, i figli.

Quattro cani per strada
e la strada è già piazza e la sera è già notte.
Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.
Il quarto ha un padrone,
non sa dove andare, comunque ci va,
va dietro ai fratelli e si fida.
Ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita.
Quattro
cani per strada e la strada
è già piazza e la sera è già notte.
Se ci fosse la luna,
se ci fosse la luna si potrebbe cantare.
Si potrebbe cantare.


Album: Bufalo Bill (1976)

L’uccisione di Babbo Natale

Infatti arriva Babbo Natale,
carico di ferro e carbone,
il figlio del figlio dei fiori lo uccide
con un coltello e con un bastone.
E Dolly gli pulisce le mani con una fetta di pane,
le nuvole passano dietro la luna
e da lontano sta abbaiando un cane.

Album: De Gregori (1978)

L’impiccato

Figlio di buona donna, pure ladro,
con un sorriso tutto denti di cane

La campana

La campana ha suonato tutto il giorno,
là dove i cani hanno abbaiato, ho pianto lacrime
fino all'osso, lacrime d'osso sul selciato.

Due zingari

Ecco stasera mi piace così
con queste stelle appiccicate al cielo
la lama del coltello nascosta nello stivale
e il tuo sorriso, trentadue perle,
così disse il ragazzo, nella mia vita non ho mai avuto fame
e non ricordo sete di acqua o di vino
ho sempre corso libero, felice come un cane.

Album: La donna cannone (1983)

Canta canta

Come un cane nella pioggia felice,
per le strade di quasi Natale,
freddo quel tanto che basta, nessuno da salutare.

Scacchi e tarocchi (1985)

Venivano da lontano, avevano occhi e cani,
avevano stellette, e paura.
Erano tre, erano quattro, erano più di ventiquattro,
erano il sale della terra.
Erano il fuoco e la guerra, erano il segno della croce,
erano cani senza voce, erano denti.


Piccoli dolori

Scusate se ho fretta, ma devo scappare,
ho dei cani alla testa, stanno per abbaiare.

Album: Terra di nessuno (1987)

Mimì

Sarà che tutta la vita è una strada con molti tornanti,
e che i cani ci girano intorno con le bocche fumanti,
che se provano noia o tristezza o dolore o amore non so.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare,
come la lacrime tornano agli occhi e ti fanno più male,
e nessuno ti vede, e nessuno ti vuole per quello che sei.
Sarà che i cani stanotte alla porta li sento abbaiare,
sarà che sopra al tuo cuore c'è scritto "Vietato passare",
il tuo amore è un segreto, il tuo cuore è un divieto,
personale al completo, e va bene così.

Album: Miramare 19.4.1989 (1989)

Lettera da un cosmodromo messicano

Il bosco piano piano, si riprende le case.
Sono immobili gli aeroplani,
negli aeroporti sotto la luna.
Ammutoliscono
i cani,
per la groppa delle montagne,
sono disperse le greggi,
abbandonati i pastori.

Album: canzoni d’amore (1992)

Viaggi & Miraggi

E andiamo a Genova coi suoi svincoli musicali,
o a Firenze coi suoi turisti internazionali,
oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali,
o a Bologna coi suoi orchestrali.

Povero me

Cammino come un marziano, come un malato,
come un mascalzone, per le strade di Roma.
Vedo passare persone e cani e pretoriani con la sirena.


Album: Prendere e lasciare (1996)

Battere e levare

Lo vedi tu com'è... bisogna fare e disfare.
Continuamente e malamente e con amore, battere e levare.
Stasera guardo questa strada e non lo so dove mi tocca andare.
Lo vedi, siamo come cani. Senza collare.

Lo vedi tu com'è... come si deve fare.
Precisamente e solamente, battere e levare.
Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare.
Lo vedi, siamo come cani. Di fronte al mare.

Album: Amore nel pomeriggio (2001)

Canzone per l’estate

Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva
Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva
Con la radio che ronzava per il mondo cose strane
E il respiro del tuo cane che dormiva

Natale di seconda mano

E oggi parlano i cani per sentirsi più buoni
Intorno al nostro fuoco cantano canzoni

Condannato a morte

Da qualche parte dicono che vive bene,
anche se gli fa paura ogni rumore
Una foglia che cade, una faccia che vede,
una notte che ha sentito abbaiare il suo cane

Album: Calypsos (2006)

La linea della vita

Ci sono amori che non si ricordano
e baci che non si dimenticano,
persone che passano e non si salutano e sputano,
e cani bianchi che a volte ritornano.



La casa

Costruisco questa casa
senza ferro né cemento,
costruisco questa casa,
senza tetto e pavimento,
costruisco questa casa,
senza tetto e fondamento.
E ci faccio quattro porte,
per i punti cardinali
che ci possa entrare il cane,
che ci possa entrare il cane,
quando sente i temporali,
quando cambia la stagione

Album
: Per brevità chiamato artista (2008)

Per brevità chiamato artista

Come un gatto dentro a un canile
Come un ladro tra i truffatori
Martire da palcoscenico e vittima d’aprile che macina i cuori
Che calcola i cani
E dà la buonanotte ai fiori

Altre canzoni

Non basta saper cantare

Da quest'angolo di finestra si vede un pezzo di strada
un esercito ritorna a casa sotto la pioggia ghiacciata
in una terra spaccata e ferita sotto a un cielo di lava
ci sono cani affamati che girano e gente nuda che scava

Gigolò
Solo un gigolo'
Un pupazzo nella neve
In mezzo a un campo nella notte
Un passero sul filo
Di un pensiero che si siede
Un pesce innamorato della rete
Un cane e un emigrato
Un uomo mai chiamato
Seduto
sul portone di una chiesa
Cosa fai
Dove vai
Io son sempre stato qua
Nel fondo della notte

domenica 3 febbraio 2013

Convegno sulla zoomafia - Montesilvano, 30/01/2013


Vorrei innanzi tutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno, ed in particolare l’assessore  Di Nicola e la responsabile della locale sezione della LAV, Antonella Agostini, per l’invito caloroso che mi hanno rivolto, e questo è un ringraziamento di cuore, e non di rito. Allo stesso modo ringrazio Carla e Ciro Troiano per la loro grande disponibilità, perché, per consentirmi di partecipare, hanno modificato la data originariamente prevista per l’incontro.
In questo modo, queste persone mi hanno consentito di realizzare uno dei sogni della mia vita: stare insieme all’avv. Vincenzo Di Girolamo al tavolo dei relatori in un convegno in cui si parla di diritti degli animali. Dovete sapere che da tanti anni, ormai un decennio intero, io sono affettuosamente bersagliato dal mio amico Vincenzo per il mio smodato interesse verso le tematiche che riguardano i diritti degli animali, e per me non sapete che soddisfazione è tenerlo qui accanto questa sera.
In realtà molta acqua è passata da quando questi argomenti erano considerati completamente marginali, ed anche il fatto che siamo qui a parlare di zoomafia, o che a Grosseto il nostro amico veterinario Rosario Fico abbia istituito presso la ASL il primo dipartimento di medicina veterinaria forense, una specie di RIS per i crimini contro gli animali, la dice lunga su quanta strada sia stata fatta dalle prime sentenze che, quando era ancora vigente la vecchia ipotesi contravvenzionale del 727 del codice penale, riconoscevano negli animali la qualità di “esseri senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, e pertanto meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento,  concetti ormai scontati.
Le istanze degli ambientalisti e degli animalisti hanno dunque trovato sempre maggiore accoglimento non solo nell’opinione pubblica, ma anche, conseguentemente, nella giurisprudenza e nelle leggi degli ordinamenti più evoluti. Non escludo che un giorno i diritti degli animali possano divenire oggetto di un’autonoma materia di insegnamento universitario, come già accade in molte università americane, compresa la famosa Harvard, dove si insegna Animal law (la cultura anglosassone, forse per la sua pragmaticità, è sempre stata all’avanguardia sui temi dei diritti animali. La prima legge sull’argomento è inglese, del 1822, e sempre in Inghilterra è stato emanato nel 1911 il Protection of Animal Act). Infatti i problemi che si vengono a creare nel rapporto tra uomo e animali sono sempre più complessi, e coinvolgono tutti i settori del diritto, sia quello amministrativo (si pensi al regolamento di polizia veterinaria, all’anagrafe canina, alla gestione dei canili ecc.), sia quello civile (responsabilità per danni cagionati dagli animali e agli animali, problemi condominiali),e  sia, per l’appunto, quello penale, come risulta dal rapporto zoomafia di Ciro Troiano, e qui arriviamo al tema che mi è stato assegnato, e su cui torno tra un attimo, solo per concludere il ragionamento che sto facendo.
Forse il paragone apparirà ardito agli esperti di diritto, ma in fondo si sta verificando la stessa situazione che negli anni quaranta del secolo scorso ha portato un nostro insigne giurista, Antonio Scialoja, ad avvertire l’esigenza, di fronte all’intensificarsi dei traffici commerciali, aerei e marittimi, di riunire degli istituti giuridici frammentati in diversi settori del diritto in un'unica nuova branca, che ha preso il nome di diritto della navigazione, fino ad allora inesistente. Allo stesso modo ci potrà essere un diritto dei rapporti con gli altri animali, e in una cornice di questo tipo lo stesso rapporto zoomafia acquisirebbe una dignità che merita di avere e che non ancora ha pienamente.
La zoo mafia, a ben vedere, è una sottocategoria di una altro fenomeno affine e purtroppo molto sviluppato, cioè l'ecomafia, termine coniato per la prima volta nel 1994 da Legambiente per indicare le attività criminali che colpiscono il settore dell'ambiente, come il controllo della lavorazione dei rifiuti, e che è caratterizzato specificamente dall'uso di animali per attività economico-criminali, come per le corse clandestine dei cavalli, i combattimenti e il giro di denaro relativo alle scommesse, la macellazione clandestina.
I reati zoomafiosi hanno caratteristiche specifiche, dati dalla serialità, la ferocia, il collegamento col territorio e le associazioni animaliste hanno lottato molto, anche per questo motivo, per avere una normativa adeguata a fronteggiare un simile fenomeno, stante l'inadeguatezza della previsione di cui all'art. 727 c.p.
Il reato di maltrattamenti era previsto anche nel nostro codice Zanardelli del 1889 (art. 491). Poi, dopo una lunga vigenza dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727 del codice Rocco, siamo arrivati finalmente alla riforma, a lungo attesa, arrivata con la L. 189/04, che ha introdotto nel nostro codice quattro reati sotto il titolo “dei delitti contro il sentimento di pietà verso gli animali”. Dunque delitti, non più contravvenzioni, puniti con pena detentiva, recentemente anche aumentata, anche se, non essendo riconosciuta una soggettività giuridica agli animali, né avendo questi una tutela di rango costituzionale: non si protegge la vita dell’animale, si protegge il nostro sentimento di pietà di fronte alle loro sofferenze.
Tuttavia possiamo ritenere che i predetti reati siano plurioffensivi, perché ledono sia il nostro sentimento di pietà, sia gli animali stessi. Infatti queste norme scattano, al di fuori dei casi di non punibilità per tutta una serie di condotte ritenute lecite (caccia, circhi, sperimentazione scientifica, macellazione, ecc.), nei confronti di tutti gli animali, anche quelli per cui si potrebbe ritenere che non vi siano sentimenti di pietà, com’è avvenuto nel caso di ristoratori condannati per aver mantenuto crostacei vivi sul ghiaccio o nel caso di soggetti che maltrattano animali non d’affezione ma da reddito, come mucche e galline. Dunque la nuova normativa protegge gli animali direttamente più di quanto non sembrerebbe dalla lettura del titolo.
La prima di queste quattro  nuove figure di reato (art. 544 bis) è addirittura formulata in modo da ricalcare addirittura la formulazione dell’art. 575 che punisce l’omicidio, tanto che alcuni commentatori, all’indomani dell’emanazione di questa nuova norma, hanno ribattezzato questa figura delittuosa, con un neologismo, “animalicidio”. L’art. 544 bis recita testualmente: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. Si tratta di una norma che colma un vuoto che esisteva nel nostro ordinamento, che puniva solo il maltrattamento e prevedeva un aggravamento, sempre sanzionato con un’ammenda anche se un po’ più elevata, se a seguito di gravi sofferenze l’animale moriva.
L’uso del verbo “cagionare”, come nel caso di omicidio, rende il reato a forma libera, per cui questo può essere posto in essere sia con condotta attiva che omissiva, purché dolosa, anche nella forma del dolo eventuale, mentre non trova spazio nel nostro ordinamento la forma colposa.
E’ evidente che la soglia della punibilità è molto arretrata, e una condotta che costituisce un illecito se compiuta nei confronti di un essere umano, come l’uccisione colposa, non ancora trova ingresso nel nostro ordinamento se riferita ad un animale. Stesso discorso per  l’omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale, che non trova lo stesso trattamento per l’omesso soccorso ad un umano, ma già il fatto che ora vi sia una sanzione amministrativa per l’omesso soccorso all’animale investito, e che sia stato regolamentato il servizio di soccorso, con apposite ambulanze, dà contezza di quanti progressi si stiano facendo.
Peraltro la Cassazione ha stabilito che l'automobilista che, dopo aver accidentalmente investito un animale domestico, ometta, senza giustificazione alcuna, di soccorrere la bestiola impedendo altresì ad altre persone di prestare all'animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 544 bis c.p. in caso di morte dell'animale investito. È, infatti, riconducibile alla fattispecie criminosa "de qua" ogni condotta, non solo commissiva ma anche omissiva, che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale (Cassazione penale, sez. III, 09/06/2011, n. 29543).
L’art. 544 ter afferma che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale”.
La fattispecie di maltrattamento di animali configura dunque un delitto a dolo specifico ove le condotte lesive dell'integrità dell'animale siano tenute per crudeltà e a dolo generico quando siano tenute senza necessità, come per l’animalicidio.
La Cassazione, con riferimento a tale articolo, ha confermato la condanna per maltrattamento di animali nei confronti del proprietario di tre cani legati con una catena troppo corta a mezzi in disuso, senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo, non trovando applicazione nella specie l'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., non integrando tale ipotesi la presenza di temporanee menomazioni, tali da impedirgli con facilità i movimenti (Cassazione penale, sez. III, 09/06/2011, n. 26368).
L’art. 544 quater dice che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.
Anche in questo caso, il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corre ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 727 comma 4 c.p., nel testo allora vigente e poi in parte trasfuso nell'art. 544 quater comma 1 c.p., relativamente alla tradizionale corsa dei carri tenutasi nel comune di Ururi, nella quale, secondo l'accusa, i buoi che trainavano i carri venivano impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati). (Cassazione penale, sez. III, 22/06/2004, n. 37878)
L’art. 544 quinques c.p. stabilisce che “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
E’ opportuno prendere in considerazione, ai fini della nostra disamina, i combattimenti tra cani, evidenziando innanzi tutto come la pericolosità o aggressività di questi animali non dipenda dalla razza, come viene ingiustamente ritenuto dall’opinione comune. Purtroppo i cani impiegati nei combattimenti, tipico reato zoomagioso, sono addestrati e aizzati all’aggressività con metodi assolutamente crudeli (digiuni, bastonate, elettroshock, doping).
L’art. 727, nella sua attuale formulazione, stabilisce che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
La giurisprudenza ha chiarito che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, risponde del reato previsto dall'art. 727 cod. pen. nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro dell'animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l'inaffidabilità o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria) che l'inadempimento possa determinare l'abbandono del cane da parte del canile. (Cassazione penale, sez. III, 10/01/2012, n. 133)
La L. 189/04, all’art. 2, ha anche stabilito che è vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale (2).
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
Inoltre “chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro”
La Legge 201/2010, che ha aggravato le pene previste dalla L. 189/04, ha stabilito, in tema di traffico illecito di animali da compagnia, che “chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o  tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e  delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. 
Questa pena si applica inoltre  a chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto sopra detto.
La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
Con l'introduzione di queste nuove fattispecie di reato si è realizzata non solo una svolta nell'approccio di politica criminale finora adottato nei riguardi di questo fenomeno, ma soprattutto si sono forniti concreti strumenti operativi alle forze dell'ordine, si è dato pieno riconoscimento anche all’attività delle guardie zoofile, che collaborano con le forze di polizia giudiziaria, e si è stabilito che gli animali sequestrati e poi confiscati a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento vengano affidati alle associazioni protezioniste (individuate con decreto del Ministero della Salute), che dovrebbero essere anche destinatarie delle sanzioni pecuniarie. Peraltro si è anche stabilita l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. 
Tutte queste misure ci fanno ben sperare che questo fenomeno, come gli altri di cui vi ha parlato il dott. Ciro Troiano, possano essere un giorno definitivamente debellati.