mercoledì 22 novembre 2017

L'intervento delle associazioni animaliste nelle calamità - Camera dei Deputati, Sala Nilde Iotti, 21/11/2017. Le c.d. Linee Guida Zaccherini

Da sinistra: Gianluca Felicetti (LAV), Maria Silvia D'Alessandro
(LEIDAA, Michele Pezone, LNDC, Tessa Gelisio, Marco Leonardi
(Dipartimento Protezione Civile), Vincenzo Santucci (Ministero
della Salute - Direzione Sanità Animale
Ci troviamo in un momento importante di delineazione di nuovi scenari per la protezione civile. L’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 16 marzo 2017, n. 30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” prevede che i decreti legislativi attuativi della riforma dovranno introdurre modifiche e integrazioni alle disposizioni legislative vigenti nell’ambito della definizione delle attività di protezione civile. Attualmente queste ultime vengono definite come “l’insieme delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente derivanti da eventi calamitosi”.
Ed invero, dall’entrata in vigore della legge istitutiva della Protezione civile n.225 del 1992, l’assistenza agli animali non è ancora contemplata tra le finalità esplicite delle azioni di protezione civile.  Forse nel 1992 i tempi non erano evidentemente maturi affinché si traducessero in norma quelle istanze e quella sensibilità che oggi invece contraddistinguono la nostra società, che in larga parte considera gli animali da compagnia come parte del nucleo famigliare (si pensi alle riforme che hanno introdotto il principio dell’impignorabilità degli animali domestici, alle questioni che sorgono per l’affidamento degli animali domestici in caso di separazione tra i coniugi ecc).
La tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale proclamata presso l’Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce all’art. 13 gli animali quali esseri senzienti. La tutela dell’integrità della vita comprende quindi anche il mondo animale, come si desume anche dalle leggi n. 281 del 14 agosto 1991 e ss mm, legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, e n. 120 del 29 luglio 2010 che obbliga al soccorso degli animali feriti.
A fronte di tale “stato dell’arte”, non è più pensabile che le tante norme e procedure della PC non contemplino in nessun punto parole come “animali, allevamenti, cani, gatti, veterinari...” L’argomento non è mai stato contemplato dal legislatore, nemmeno nelle ultime leggi di riordino della PC, che hanno continuato a focalizzare l’attenzione sul trinomio persone, beni, ambiente, ma non hanno considerato il problema degli animali nelle calamità.